Normativa
Nel corso del 2010 una nuova grande opportunità è stata introdotta per il contribuente in materia di prezzi di trasferimento.
Preparando, infatti, una specifica documentazione di supporto, comunicando il possesso della suddetta documentazione nei termini e nei modi previsti dalle nuove regole e consegnando la stessa entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, il contribuente potrebbe beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazione e rettifica dei prezzi di trasferimento.
Questa opportunità è stata introdotta dall’articolo 26 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito, con modificazione, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010) ed è stata successivamente regolamentata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e dalla Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate.
Le condizioni per richiedere la non applicazione delle sanzioni amministrative sono sostanzialmente tre:
- Predisposizione di una specifica documentazione di supporto indicata nel provvedimento del 29 settembre del 2010, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati;
- Comunicazione all’Amministrazione finanziaria del possesso della suddetta documentazione che deve avvenire:
- con la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, a partire da quella in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 (ossia il 31 maggio 2010) e quelli successivi (presumibilmente il 2010 e quelli seguenti);
- con trasmissione telematica tramite il servizio Entratel entro il 28 dicembre 2010 oppure successivamente ma antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza, per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 (verosimilmente il 2009 e quelli precedenti) ancora accertabili;
- Consegna della suddetta documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
La documentazione richiesta è costituita da un documento denominato Documentazione Nazionale, che in sintesi contiene le informazioni che riguardano la società locale e le informazioni relative alle transazioni infragruppo che la società ha posto in essere, insieme alle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento applicate e le relative analisi economiche.
Nel caso la società possa qualificarsi anche come holding o sub-holding di un gruppo multinazionale ai sensi della regolamentazione citata, la stessa dovrà predisporre anche un Masterfile, contenente in estrema sintesi le informazioni che riguardano il gruppo o il sottogruppo e le informazioni relative alle transazioni infragruppo intercorse tra le varie società appartenenti al medesimo gruppo o sotto gruppo e le relative politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento.
Nell’indicare il contesto di riferimento della nuova regolamentazione, il Provvedimento e la Circolare sopra citata, oltre a richiamare in maniera esplicita la normativa italiana in materia di prezzi di trasferimento (Articolo 110, comma 7, e Articolo 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nonché quella sanzionatoria (D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471) e di introduzione del Ruling Internazionale (Articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), richiamano espressamente anche il Codice di Condotta Comunitario relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione Europea del 27 giugno 2006, l’articolo 9 del modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio così come riprodotto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano e le Linee Guida OCSE (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) approvate dal Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in data 20 luglio 2010.
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