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La “Web Tax”: una tassa italiana di recente introduzione

marzo 03, 2014  |   Blog   |     |   0 Comment

Coloured globe

Alcuni cambiamenti introdotti di recente stanno influenzando il modello di business italiano delle imprese impegnate nella pubblicità online. Per le aziende che operano in tale settore potrebbe quindi rivelarsi utile riconsiderare il proprio modello di transfer pricing, prendendo eventualmente in considerazione l’ipotesi di stipulare un accordo preventivo sui prezzi.

Transfer pricing

A fine 2013 sono state apportate una serie di modifiche alla normativa fiscale italiana che hanno prodotto effetti anche sui prezzi di trasferimento. In risposta al dibattito internazionale sulla tassazione dell’economia digitale, la legge finanziaria 2014 – legge n. 147/2013, in vigore dal 1 gennaio 2014 – ha infatti introdotto nuove norme relative alla determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo per le aziende che operano nell’ambito della pubblicità online o che forniscono servizi ad essa ausiliari.

In particolare, l’articolo 1, commi 177-178 della legge ha introdotto una limitazione degli indicatori del livello di profitto (profit level indicators) che possono essere utilizzati nel calcolo dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali operanti nel settore della pubblicità online. Per tali imprese non è più consentito l’uso di indicatori di profitto sulla base del costo. Le aziende possono utilizzare gli indicatori basati sui costi solo nel caso in cui raggiungano un Accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (il cosiddetto Ruling di standard internazionale) con le autorità fiscali italiane. L’articolo, comunque, pone in evidenza che tale modifica riguarda solo la metodologia dei prezzi di trasferimento, fatta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione.

IVA

Al fine di agevolare l’autorità fiscale nel controllo di tali operazioni, le modifiche che sono state apportate incidono anche sull’Iva e sulle modalità di pagamento. Le novità riguardanti l’IVA si riferiscono ad acquisti di servizi di pubblicità e di link sponsorizzati online, a spazi pubblicitari online e a link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito Internet o durante la fruizione di un servizio, sia online che su dispositivi mobili.

In particolare, l’articolo 1, comma 33 della legge finanziaria 2014 prevede che i  soggetti passivi che  intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, siano obbligati a farlo esclusivamente da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. Quest’ultima disposizione entrerà in vigore a decorrere dal 1 luglio 2014, salvo modifiche o slittamenti.

Il pagamento di tali servizi dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando esplicitamente la partita Iva del beneficiario dei servizi.









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