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Aggiornate le disposizioni italiane di TP a partire dall’anno fiscale 2020
Il 23 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove disposizioni ufficiali ("Provvedimento") per la predisposizione della Documentazione sui prezzi di trasferimento in Italia, sostituendo le indicazioni del provvedimento del 29 settembre 2010. In termini generali le nuove misure, applicabili già a partire dal periodo d'imposta 2020, rendono la documentazione italiana di TP più conforme all'ultima versione delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento in termini di contenuto della documentazione. Vale la pena ricordare che, non essendo il transfer pricing una scienza esatta (OCSE par. 1.13), la preparazione di un'idonea documentazione sui prezzi di trasferimento è una grande opportunità per le multinazionali che operano in Italia. Nel caso di predisposizione di documentazione “idonea”, infatti, le imprese possono beneficiare del cosiddetto "regime di penalty protection" in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento da parte dell'amministrazione finanziaria italiana. Entrata in vigore I nuovi requisiti si applicheranno a partire dall'esercizio in corso alla data del 23 novembre 2020. Pertanto, per i precedenti esercizi sono ancora applicabili le precedenti disposizioni del 29 settembre 2010, a condizione che la Società italiana abbia dichiarato il possesso della documentazione di TP presentando la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 31 dicembre 2020. QUALI LE PRINCIPALI NOVITÀ DAL PUNTO DI VISTA PRATICO? 1) ...
Stretta del Fisco sulle Management fees, l’approccio della Corte di Cassazione italiana alla luce delle recenti sentenze
Le autorità fiscali italiane sono tradizionalmente riluttanti, riguardo alle management fees. A seconda dei casi, esse possono ritenere che i servizi non siano stati realmente forniti o che la controllata italiana abbia già una propria struttura adeguata. Ciononostante, gli addebiti infragruppo per management fees sono in linea di principio consentiti, a condizione che i contribuenti ne comprovino la sostanza. Sulla base delle ultime sentenze della Corte Suprema italiana l'approccio delle autorità fiscali sta diventando sempre più aggressivo, forte del supporto di quello che oggi può considerarsi un orientamento consolidato della Corte di Cassazione italiana. La linea dura della Corte Suprema sulla deducibilità delle management fees trova conferma anche nella recente sentenza del 10/10/2018 n. 25025/2018, secondo cui sono indeducibili, per mancanza del requisito di inerenza, le spese relative ai servizi infragruppo resi dalla controllante qualora documentate dal solo contratto di servizio, senza recare alcuna indicazione circa le ore lavorate e l’impiego di personale. In particolare nella sentenza di cui sopra ad una società italiana era stata disconosciuta la deducibilità dei costi relativi ai servizi di assistenza finanziaria e di gestione della tesoreria, all’utilizzo della superficie dell’opificio industriale, alla consulenza ed assistenza di comunicazione e ai servizi di relazioni pubbliche, alla consulenza ed assistenza organizzativa e ...
Rafforzata la penalty protection tramite adeguata documentazione sul transfer pricing
Transfer pricing, pubblicato dal MEF il decreto attuativo. Il 14 maggio 2018 è stato emanato il Decreto Ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze (nel prosiego D.M. o Decreto), recante le linee guida in materia di prezzi di trasferimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2018. Nel dettaglio il Decreto, in coerenza con l’articolo 9 del modello OCSE, rivede una serie di elementi in merito alla disciplina dei prezzi di trasferimento come da articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i punti salienti del D.M. vi è una rivisitazione della gerarchia dei metodi di trasferimento sinora applicata, che riconosce i metodi tradizionali (confronto di prezzo, prezzo di rivendita, costo maggiorato) come metodi preferenziali rispetto a quelli reddituali (metodo del margine netto della transazione e ripartizione dei profitti) e individua il CUP come metodo preferito in assoluto. Altra modifica di rilievo è il limite posto ai verificatori nel poter rettificare i risultati delle transazioni infragruppo, solo qualora essi non ricadano nel range dell’intervallo riveniente dalla benchmark analysis. Infine vi è una breve menzione alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento, la quale può esser considerata idonea, anche se, pur rispettando il contenuto ...
Metodi di valutazione del reddito attribuibile ai beni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali non sono visibili nello stato patrimoniale come lo sono altre attività come le disponibilità liquide, giacenze in magazzino, macchinari e attrezzature. Tuttavia, i beni immateriali fanno spesso la differenza tra guadagnare un "normale" ritorno sugli investimenti e godere di guadagni oltre tale livello. Per loro natura, i beni immateriali sono unici e, poiché il nesso tra la proprietà intellettuale e il suo impatto sull'utile operativo non è sempre chiaro, la valutazione delle attività immateriali richiede un ragionamento disciplinato, ma creativo. ATTIVITÀ IMMATERIALI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE Nell'ambito delle licenze, è importante sottolineare una distinzione tra beni intangibili e proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale è un sottoinsieme dei beni intangibili che conferisce protezione legale, permettendo così il trasferimento di questi diritti attraverso licenze. Però, non tutte le attività immateriali possono essere facilmente concesse in licenza o giuridicamente protette. Per esempio, l'esperienza di gestione e i processi aziendali sono riconosciute come attività immateriali, ma sarebbe molto difficile concederle in licenza a terzi. VISIONI CONVERGENTI SULLA VALUTAZIONE DEI BENI INTANGIBILI Sia la best practice internazionale sui prezzi di trasferimento infragruppo, sia i professionisti operanti nel settore delle valutazioni che la comunità operante nell'ambito delle proprietà intellettuali concordano sulla premessa di base che sottintende al valore delle immobilizzazioni ...
Cosa significa applicare i principi OCSE in tema di Patent Box
Transfer Transfer Pricing Italy è un network di professionisti con esperienza e specializzazione pluridecennale in materia di transfer pricing e valutazioni di intangibles. L’esperienza nelle suddette materie rappresenta un elemento indispensabile per approcciare correttamente il nuovo istituto del Patent Box come peraltro chiaramente espresso dallo stesso art. 12 del D.M. del 30 luglio 2015 che richiama in maniera esplicita i principi OCSE in materia di transfer pricing. La normativa sul Patent Box mutua i principi OCSE sul transfer pricing e sulla valorizzazione degli intangible, in merito ai quali TPI ha ormai acquisito una esperienza pluridecennale e specialistica, maturata a fianco di grandi Gruppi multinazionali nostri clienti. La procedura per ottenere il risparmio d'imposta ai fini del Patent Box tuttavia non comporta né dipende dall'implementazione o meno di Countryfile e Masterfile, che sono documenti che hanno la diversa finalità di supportare ed evitare le sanzioni su eventuali riprese fiscali a seguito di verifiche effettuate dalle autorità fiscali in materia di prezzi di trasferimento. Ciononostante, non deve escludersi che la tematica dei prezzi di trasferimento possa diventare un argomento di discussione con l'ufficio ruling ai fini della individuazione della metodologia più appropriata per la determinazione del contributo economico dei beni immateriali, in quanto non si ...
PATENT BOX: attenzione alle linee guida OCSE nella valorizzazione
Proroga temporanea per chi ha presentato l’istanza nel periodo da dicembre 2015 a marzo 2016 Limitatamente alle istanze di accordo preventivo presentate dal 1° dicembre 2015 e fino al 31 marzo 2016, il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del citato provvedimento (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015) è di 150 giorni in luogo dei 120 previsti al punto 6.1 del provvedimento medesimo. Dunque, a fine maggio le società che hanno presentato l’istanza nel mese di dicembre del 2015 dovranno fornire i documenti integrativi per la procedura di ruling richiesta per beneficiare del regime del Patent Box (i.e. 150 giorni dall'istanza anziché i 120 ordinari). Il Patent Box, come già descritto in questo articolo, è un regime opzionale introdotto dalla finanziaria 2015 (DDL Stabilità 2015) che garantisce una sostanziale esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES al 27,5%) e dalla tassa locale (IRAP, generalmente applicata al 3,9%) sul reddito derivante da immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti, know-how e altre proprietà intellettuali). Attenzione alle linee guida Ocse nella valorizzazione: cosa dice la circolare 11/E del 7/04/16 La normativa sul Patent Box mutua i principi OCSE sul transfer pricing e ...
Documentazione sul transfer pricing sempre più determinante
Si susseguono le novità sul transfer pricing e dal 2015 aumenta notevolmente il peso che, a livello fiscale, una adeguata documentazione può avere per le società con attività internazionale (multinazionali e non). Sin dal 2010, infatti, preparando una specifica e valida documentazione di supporto, il contribuente potrebbe beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative (in sintesi dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata) in caso di contestazione e rettifica dei prezzi di trasferimento. Dal 2015, oltre ad evitare le sanzioni, si aggiungono i seguenti benefici: Patent Box: possibilità di optare per il regime agevolato, che consente di beneficiare di una esenzione (rispettivamente del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017 e nei successivi anni) del reddito derivante da beni immateriali determinato utilizzando le metodologie del transfer pricing (per beneficiare di tale esenzione con riferimento al marchio o altri marketing intangibles potrebbe essere necessario presentare l’opzione entro il 31/12/2015) Customs duties: il valore imponibile per dazi doganali sulle importazioni deve far riferimento alle regole di transfer pricing (i.e. countryfile) Deducibilità dei costi derivanti da transazioni con Paesi o Giurisdizioni in black list se conformi al valore normale (o in misura maggiore, ma solo se venga provato ...
Il patent box italiano: una grande opportunità
Operativo l'istituto del Patent Box italiano. Esso rappresenta una enorme opportunità in termini di potenziale sgravio fiscale per un gran numero di società sia italiane che estere aventi una stabile organizzazione in Italia. La finanziaria 2015 (DDL Stabilità 2015), approvata dal Parlamento italiano il 22 Dicembre 2014, ha introdotto un regime opzionale che garantisce una sostanziale esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES, generalmente applicata al 27,5%) e dalla tassa locale (IRAP, generalmente applicata al 3,9% ) sul reddito derivante da immobilizzazioni immateriali (brevetti, know-how e altre proprietà intellettuali). L'esenzione sarà pari al 30% per il 2015, 40% per il 2016 e del 50% a partire dal 2017 in poi. Il decreto legge è stato firmato nella scorsa settimana e dalle prime indiscrezioni si possono già cogliere i principali aspetti applicativi. Finalità Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività immateriali nel territorio italiano, ma anche con il fine di prevenire le pratiche di trasferimento della proprietà intellettuale (IP) all'estero, il Governo italiano ha introdotto per la prima volta il regime del "Patent Box". Durata Il regime del Patent Box può essere applicato dal primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per le società che chiudono il bilancio ...
La “Web Tax”: una tassa italiana di recente introduzione
Alcuni cambiamenti introdotti di recente stanno influenzando il modello di business italiano delle imprese impegnate nella pubblicità online. Per le aziende che operano in tale settore potrebbe quindi rivelarsi utile riconsiderare il proprio modello di transfer pricing, prendendo eventualmente in considerazione l'ipotesi di stipulare un accordo preventivo sui prezzi. Transfer pricing A fine 2013 sono state apportate una serie di modifiche alla normativa fiscale italiana che hanno prodotto effetti anche sui prezzi di trasferimento. In risposta al dibattito internazionale sulla tassazione dell'economia digitale, la legge finanziaria 2014 - legge n. 147/2013, in vigore dal 1 gennaio 2014 - ha infatti introdotto nuove norme relative alla determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo per le aziende che operano nell'ambito della pubblicità online o che forniscono servizi ad essa ausiliari. In particolare, l'articolo 1, commi 177-178 della legge ha introdotto una limitazione degli indicatori del livello di profitto (profit level indicators) che possono essere utilizzati nel calcolo dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali operanti nel settore della pubblicità online. Per tali imprese non è più consentito l'uso di indicatori di profitto sulla base del costo. Le aziende possono utilizzare gli indicatori ...
Il Ruling di standard internazionale: cooperazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria in Italia
Il Ruling di standard internazionale: cooperazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria in Italia 1. Cos'è il Ruling di standard internazionale? Il Ruling di standard internazionale rientra nella politica sugli adempimenti fiscali che mira ad accrescere la cooperazione e il dialogo tra contribuenti e amministrazione finanziaria in Italia, garantendo la certezza giuridica nei rapporti tra le parti, riducendo il rischio di eventuali contenziosi dall’esito incerto e attenuando il rischio di doppia imposizione internazionale. La procedura è stata formalmente attivata nel 2004 ma ha avuto avvio effettivo solo nel mese di febbraio del 2005, a seguito del parere favorevole espresso a riguardo dalla Commissione europea. Si rivolge ad "imprese con attività internazionale" che si trovino a voler definire preventivamente con l'amministrazione finanziaria italiana i termini delle operazioni infragruppo transnazionali. Gli ambiti rientranti nella procedura di accordo preventivo riguardano: 1. la corretta metodologia legata ai prezzi di trasferimento, applicabile alle transazioni effettuate con le relative controparti; 2. il trattamento fiscale previsto dalla legge (inclusi i trattati fiscali) in materia di dividendi, interessi, royalties o altri redditi pagati a o ricevuti da entità non residenti in casi specifici; 3. l'applicazione delle disposizioni di legge (compresi i trattati ...